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UNIONE EUROPEA: VIA LIBERA ALLO SDOGANAMENTO CENTRALIZZATO.

Semplificate le operazioni doganali per le aziende certificate AEO-C dell’Unione Europea, che potranno interfacciarsi all’Ufficio Doganale più vicino all’operatore.

Dopo quasi dieci anni dal disegno di legge, diventa operativo lo sdoganamento previsto dal Codice doganale dell’UE in vigore dal 1° maggio 2016 (art. 179 Cdu, Reg. UE 952/2013). Questo lasso di tempo è stato dovuto alle difficoltà legate alla fase di allineamento e coordinamento tra i 27 Paesi membri dell’Unione Europea.

Da oggi, per tutte le Società certificate AEO-C che hanno implementato le varie procedure operative richieste, è possibile effettuare operazioni doganali in tutta Europa rivolgendosi all’Ufficio più vicino all’operatore.

LA SITUAZIONE ITALIANA.

In Italia è in vigore un disciplinare creato ad hoc per lo sdoganamento centralizzato in cui si regolamentano requisiti, modalità di autorizzazione e poteri di controllo così come esplicitato nella circolare ADM 30/10/2024 n. 23/D.

Dal 14 aprile, inoltre, l’Agenzia delle Dogane ha avviato una sperimentazione per testare lo sdoganamento centralizzato nell’ambito nazionale.

Attualmente è possibile avvalersi dello sdoganamento centralizzato attraverso l’autorizzazione da parte della Direzione Centrale dell’Agenzia che certifichi un traffico consolidato su diversi porti d’ingresso. Infine, il processo deve essere validato dalla Customs Decision.

I VANTAGGI DELLO SDOGANAMENTO CENTRALIZZATO.

Per le aziende autorizzate (ossia certificate AEO-C) lo sdoganamento centralizzato rappresenta uno strumento innovativo che favorisce una maggiore delocalizzazione del rapporto doganale, semplificando i rapporti con gli Uffici, soprattutto nel caso in cui vi siano zone soggette a diverse competenze territoriali.

Per gli operatori coinvolti è infatti possibile presentare una dichiarazione doganale presso l’Ufficio situato nel territorio in cui è stabilito, indipendentemente dal luogo in cui le merci sono fisicamente introdotte nell’Unione europea, snellendo notevolmente le varie procedure burocratiche legate all’operazione di sdoganamento.

I vantaggi sono significativi sia dal punto di vista dell’efficienza organizzativa che dal punto di vista della riduzione dei costi amministrativi e gestionali.

LA QUESTIONE “IVA”.

Un’ultima precisazione va fatta sul versamento dell’Imposta sul Valore Aggiunto, che dovrà essere assolta nello Stato membro di arrivo a prescindere dalla nazionalità dell’Ufficio di sdoganamento dove viene denunciata l’attività di importazione.

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